REGOLAMENTO

MEDIAZIONE







Art. 1 Applicazione del Regolamento
Art. 2 Avvio della Mediazione
Art. 3 Luogo della Mediazione
Art. 4 Nomina del mediatore
Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Art. 6 Presenza delle parti e loro rappresentanza
Art. 7 Incontri di Mediazione e poteri del mediatore
Art. 8 Proposta del Mediatore
Art. 9 Conclusione della Mediazione
Art. 10 Mancato accordo e mancata partecipazione
Art. 11 Riservatezza
Art. 12 Indennità
Art. 13 Responsabilità delle parti
Art. 14 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 15 Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 16 Legge applicabile

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento “Regolamento” si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi “Mediazione” delle controversie, gestite da Giuriform Srl che le parti intendono risolvere bonariamente.
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da Giuriform Srl in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento, di intesa tra l’Organismo e le Parti.
3. In caso di sospensione o cancellazione di Giuriform Srl dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
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ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di Giuriform Srl l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto dall’Organismo o altro documento equipollente che deve contenere:
a. l’indicazione di Giuriform Srl e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
b. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
c. l’oggetto della lite;
d. le ragioni della pretesa;
e. il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, Giuriform Srl decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti.
2. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.
3. Giuriform Srl comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistiche dell’Organismo e delle parti. L’istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
4. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l’incontro. In assenza di tale comunicazione nei termini previsti, Giuriform Srl può emettere il verbale di mancata partecipazione.

5. In ogni caso Giuriform Srl ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.
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ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si svolge nelle camere di Mediazione di Giuriform Srl. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore Giuriform Srl può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.
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ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di Giuriform Srl, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di Giuriform Srl.
3. Giuriform Srl si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l’adesione di Parte Convocata.
4. L’elenco dei mediatori di Giuriform Srl è su base nazionale. Eventuali costi di trasferta per i mediatori non operanti prevalentemente nella città dove si svolge la procedura saranno preventivamente concordati e a carico delle parti.
5. Giuriform Srl si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
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ART. 5 INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, Giuriform Srl può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, Giuriform Srl provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.
4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione decide il Presidente di Giuriform Srl.
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ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Queste possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. L’assistenza legale è disciplinata da norme di legge.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
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ART. 7 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati.
2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.
3. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
4. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
5. Con il consenso dell’Organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di Giuriform Srl. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.
6. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.
7. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
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ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE

1. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuti in particolare considerazione, tra gli altri fattori:
a. il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte;
b. l’esclusione della verbalizzazione nella clausola contrattuale;
c. la mancata partecipazione alla Mediazione di una o più parti.
2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
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ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:
a. le parti hanno conciliato la controversia;
b. non vi è la possibilità di conciliare la lite;
c. sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e Giuriform Srl.
2. Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
3. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia.
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ART. 10 MANCATO ACCORDO E MANCATA PARTECIPAZIONE

1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un’altra procedura di risoluzione della controversia.
2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 3 giorni dalla scadenza del termine per l’accettazione delle parti.
3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di Giuriform Srl diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’Organismo.
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ART. 11 RISERVATEZZA

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di Giuriform Srl non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
b. ammissioni fatte dalla controparte;
c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
4. L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
a. tutte le parti consentono a derogarvi;
b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
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ART. 12 INDENNITA’

1. Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad Giuriform Srl, inclusive del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
2. L’aumento dell’indennità in caso di verbalizzazione della proposta del mediatore è dovuto solo qualora il contenuto della proposta sia accettato da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.
3. Con il consenso delle parti e di Giuriform Srl, l’indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di particolare durata e complessità.
4. Qualora la Mediazione si svolga in una città ove non vi è una sede di Giuriform Srl, in aggiunta alle spese di trasferta del mediatore saranno a carico delle parti i costi per l’affitto di eventuali locali e attrezzature.
5. Sono in ogni caso dovuti i costi amministrativi e logistici per la gestione della procedura.
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ART. 13 RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
c. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
d. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f. la determinazione del valore della controversia;
g. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino conclusione della procedura.
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ART. 14 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
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ART. 15 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da Giuriform Srl.
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ART. 16 LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
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I corsi per mediatore sono offerti da GIURIFORM, Ente di formazione iscritto al n. 174 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. n. 180/2010.
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